In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’avere evitato un danno. Così ha stabilito l’ordinanza n. 28629/2021 della Cassazione civile.