Con la sentenza 14 novembre 2024, n. 179, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., “nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, c.p.p.”, e, in via consequenziale, anche “nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale anche nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, c.p.p.”.