La libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati Ue può essere limitata solo mediante provvedimenti adottati “caso per caso”. È questa l’interpretazione data a talune norme della direttiva “e-commerce” 2000/31/CE dall’Avvocato Generale Szpunar, nelle conclusioni dell’8 giugno (C-376/22) per il caso Google Ireland e a. Secondo l’AG, nello specifico, non possono essere imposti obblighi supplementari con misure legislative generali e astratte a piattaforme quali Google, Meta Platforms e Tik Tok in uno Stato membro Ue diverso da quello della loro sede (Paese d’origine): la deroga al principio del Paese d’origine vale, dunque, solo se le eccezioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione discendano da provvedimenti adottati «caso per caso», previa notifica alla Commissione, con esplicita richiesta allo Stato membro d’origine di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione, circostanza che secondo Szpunar non sussiste nel caso giudiziario in questione: pendente dinanzi al giudice austriaco, il procedimento riguarda la normativa nazionale che obbliga i prestatori dei servizi di piattaforme di comunicazione a istituire una procedura di controllo per presunti contenuti illeciti.