Ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), c.p., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all’importo complessivo delle somme conseguite o avute di mira, bensì con riguardo al lucro ottenuto o auspicato per ogni singolo fatto-reato, potendo la pluralità delle condotte incidere, semmai, su altri aspetti del trattamento sanzionatorio (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 24 novembre 2022, n. 44832).