Nel caso in cui uno o alcuni soltanto dei comproprietari costruiscano, a loro spese, un edificio sul fondo comune, tutti i comproprietari, costruttori o non, acquistano la costruzione, in rapporto alle rispettive quote, per il semplice fatto di essere titolari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.Posto che siffatta costruzione costituisce innovazione, soggetta al principio dell’accessione, di essa deve tenersi conto, ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 18 febbraio 2025, n. 4219.