In caso di responsabilità da cose in custodia, il pregiudizio di carattere micropermanente, in quanto tale, non può essere liquidato, mediante l’applicazione delle tabelle previste dall’articolo 139D.Lgs. n. 209/2005, poiché trattasi di fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale Palermo del 30 settembre 2024, n. 4667.