Con la sentenza n. 50 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. – dell’art. 12, comma 1, lett. a), della legge regionale Lombardia n. 9 del 2022, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 12 dell’art. 21 della legge regionale Lombardia n. 26 del 2003, prevedendo non più che la messa in sicurezza avrebbe dovuto essere realizzata “secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 36 del 2003”, bensì “in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale, fissati dal D.Lgs. 36 del 2003”, perché, attraverso siffatta formula generica, non è più assicurata l’applicazione automatica dei criteri e delle modalità previsti dal citato D.Lgs. n. 36 del 2003.