È interessante l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 28067 del 14 ottobre 2021 perché, chiamata ad esprimersi sulla responsabilità del sindaco colpito dalla sanzione amministrativa dell’Autorità di Vigilanza in materia di intermediazione finanziaria, si sofferma sul dovere di vigilanza del controllore e sulla sua estensione. Il dovere di vigilanza dei sindaci sulla funzionalità degli apparati di controllo interno e sulla correttezza dell’operato degli organi amministrativi in relazione al monitoraggio e alla gestione dei crediti non concerne soltanto la concessione dei nuovi affidamenti ma si estende anche a quelli erogati prima dell’assunzione della carica, deterioratisi e in essere.