L’art. 12, comma 3 quater, legge 27 gennaio 2012, n. 3 prevede che il tribunale proceda all’omologa dell’accordo di composizione della crisi “anche in mancanza di adesione” dell’amministrazione finanziaria. La norma anticipa le disposizioni contenute nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (C.C.I.I.) e intende rispondere alla crisi economica determinata dal Covid-19. Secondo quanto previsto dal suddetto articolo, il tribunale può procedere all’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, sempre che tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e che la proposta formulata sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Per il Tribunale di Palermo (con il decreto del 2 novembre 2021), il problema che si pone è se la regola introdotta si applichi solo nel caso in cui la P.A. non esprima il proprio voto o anche nel caso in cui esprima un voto negativo.