Con la sentenza 9 febbraio 2023, n. 15 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dell’art. 4, comma 7, nonché dell’art. 4-ter, comma 2, e dell’art. 4, comma 5, nonché dell’art. 4-ter, comma 3, e degli artt. 4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4 e 5, del D.L. n. 44/2021, come convertito, poiché sono ragionevoli e proporzionate le previsioni sulla sospensione del personale sanitario che non intenda vaccinarsi e sulla conseguente negazione di qualsiasi emolumento, ivi compreso l’assegno alimentare, e così la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone).