Con la sentenza n. 65 del 7 aprile 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».
Con la sentenza n. 65 del 7 aprile 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».