Il d.l. n. 118/2021, convertito in legge dalla L. 147/2021 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 23 ottobre 2021 e che introduce un nuovo strumento negoziale stragiudiziale a favore delle imprese commerciali e agricole per il superamento dello squilibrio patrimoniale e finanziario difficoltà aziendali, contiene alcune norme di carattere specialistico, a) andando a modificare il terzo comma dell’art. 236 l. fall., estendendo così la disciplina della vigente disposizione agli «accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e di convenzione di moratoria» nonché al «caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo» ed b) introducendo la previsione dell’art. 12, comma 5, d. l. 118/2021, che riproduce il contenuto precettivo dell’art. 217-bis l. fall., stabilendo che le disposizioni degli artt. 216, comma 3, e 217 l. fall. «non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto» nonché «ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale». Accanto a tali disposizioni, un interesse per il diritto penale commerciale presenta anche la figura dell’esperto, che può essere chiamato a rispondere di alcuni illeciti fallimentari.