Nel contratto d’opera professionale concluso tra il cliente e l’avvocato, non è nulla una clausola che preveda un compenso per l’intera attività difensiva, mirando la stessa a soddisfare l’interesse, meritevole di tutela e non contrastante con alcuna disposizione, a pattuire un corrispettivo fisso a fronte di prestazioni variabili nella loro consistenza. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione civile del 14 aprile 2025, n. 9739.