Nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, è esperibile l’azione di restituzione con riferimento a tutti gli addebiti di interessi o di commissioni illegittimi perché derivanti da un titolo nullo. Analogamente deve ritenersi ove il cliente, una volta cessato il rapporto, non copra il saldo negativo esistente dopo la chiusura del conto corrente, ma egualmente intenda chiedere la restituzione di quei versamenti (o di quella parte di versamenti) che, in costanza di rapporto, risultano imputabili a copertura di interessi o di commissioni illegittimi e precedentemente addebitati. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 11646 del 4 maggio 2023.