Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di maltrattamenti nei confronti di un uomo che, tra le altre condotte aggressive sia sul piano fisico che psicologico ai danni della ex moglie, aveva imposto e coartato un regime di “risparmio domestico” non solo con modalità conculcate dall’ex marito, ma che erano state accompagnate da modalità di controllo che, anche per la loro pervasività, erano sconfinate in un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla vittima uno stato di ansia e frustrazione, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 17 febbraio 2023, n. 6937 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui si sarebbero ricompresi nella nozione di maltrattamenti, comportamenti concretamente privi di ogni connotato di pericolosità e di idoneità all’offesa del bene giuridico – ha diversamente affermato che ove le modalità di imposizione di una condotta di vita ispirata al “risparmio domestico” si traducano in modalità di controllo del coniuge nei confronti dell’altro che, per la loro pervasività, sconfinino in un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla persona offesa uno stato di ansia e frustrazione, le stesse ben possono rientrare nella nozione di maltrattamenti.