In materia di concorsi pubblici, deve ritenersi che l’anteposizione all’elaborato della dicitura “Traccia n. 2” non presenta affatto un carattere di anomalia tale da comprovare in modo inequivoco l’intenzione del candidato di rendere conoscibile il proprio elaborato alla commissione esaminatrice o a un suo componente. Lo stabilisce il Tar Sicilia, sez. I, sentenza 11 aprile 2023, n. 1201.