In forza dell’interpretazione letterale dell’art. 27 del Codice della Crisi, per le procedure di cui al Titolo III della legge fallimentare (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) relative ad imprese astrattamente assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria è competente il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 19618/2021.