Concordato preventivo: è competente il Tribunale in cui ha sede l’impresa assoggettabile ad amministrazione straordinaria

In forza dell’interpretazione letterale dell’art. 27 del Codice della Crisi, per le procedure di cui al Titolo III della legge fallimentare (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) relative ad imprese astrattamente assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria è competente il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale. In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 19618/2021.