La liquidazione del compenso del commissario giudiziale avviene dopo la conclusione di tutte le attività. Secondo la Cassazione civile, con la sentenza n. 20762/2021, la regola per cui la liquidazione del compenso avvenga al termine della procedura comporta che a seguito della chiusura, “per qualsiasi causa”, della procedura concordataria, il tribunale mantiene il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse. Pertanto, in caso di concordato preventivo chiuso anticipatamente ma senza che ad esso segua la dichiarazione di fallimento, si ha protrazione della competenza del tribunale con riguardo alla liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale.