A differenza del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica accusa può essere revocato
A differenza del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica accusa può essere revocato