La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza del 7 luglio 2021, si trova ad esaminare il reclamo di una società dichiarata fallita a seguito della pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato con continuità aziendale. Il giudice del reclamo conferma la sentenza impugnata, evidenziando come nel concordato con continuità non è consentito utilizzare i ricavi provenienti dall’attività aziendale proseguita come finanza esterna per soddisfare i creditori concorsuali in deroga all’ordine delle cause legittime di prelazione.