Con decreto del 19 maggio 2022 il Tribunale di Vicenza ha escluso dalla stato passivo i crediti derivanti da due contratti di mutuo ipotecario e, parzialmente, dal saldo debitorio di un contratto di conto corrente, ribadendo il principio secondo il quale l’erogazione di un mutuo a imprenditore, la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante, integra operazione contraria all’ordine pubblico (inteso come divieto di contribuire alla prosecuzione di imprese che versino in stato di crisi non reversibile) e al buon costume (inteso come patrimonio etico comune agli operatori economici nell’attuale contesto storico), nonché fattispecie di rilievo penale (ai sensi della legge fallimentare) con conseguente nullità del mutuo ex art. 1418 secondo comma c.c. È stato inoltre escluso il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore della c.d. soluti retentio (art. 2035 c.c.), atteso che la prestazione è stata eseguita per uno scopo contrario al buone costume; tale dovendosi definire la prestazione di un finanziamento a un’impresa in stato di crisi irreversibile. Ciò poichè l’espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato (art. 41 comma 2 Cost.).