L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 3 settembre 2022, n. 11, ha affrontato la problematica degli effetti della sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 54, comma 2, c.p.a. e, in particolare, delle modalità con le quali va computato, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione di sei mesi, il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che inizi a decorrere in pendenza del termine lungo, ovverosia dopo che tale termine abbia già cominciato a decorrere.