Al fine di concedere ovvero di prorogare le misure protettive va verificata la sussistenza dei seguenti presupposti: il parere favorevole dell’esperto e l’adesione della generalità dei creditori ovvero la sussistenza di un diniego immotivato; la buona fede nella conduzione delle trattative anzitutto del debitore istante. Così si è espresso il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 14 luglio 2022.