Il Codice della crisi, disattendendo i principi della legge delega in materia, ha mantenuto una disciplina della liquidazione coatta amministrativa sostanzialmente sovrapponibile a quella della legge fallimentare, non limitando il regime speciale ai casi previsti nella stessa legge delega e mancando, quindi, l’obiettivo di ricondurre ad unità sistematica la normativa concorsuale. Con questo articolo vengono esaminati gli artt. 293 – 316 CCII, evidenziandone, ove presenti, le modifiche rispetto al regime previgente.