Ai fini del calcolo della usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio non ha nessun rilievo che la Banca d’Italia non abbia inserito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi. Considerato, infatti, il carattere omnicomprensivo del dettato dell’art. 644 c.p., l’assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito. Così ha stabilito l’ordinanza della Cassazione n. 3085 del 1° febbraio 2022.