L’avvenuta cancellazione della società, a causa della cessazione della medesima in corso di causa, costituisce motivo fondato per il rigetto della domanda attorea tesa alla richiesta di un risarcimento danni per vizi della cosa installata, nell’ambito di un contratto di appalto, se il socio unico della cessata società non ha ricevuto alcuna distribuzione dell’attivo, non potendo quindi, quale socio di società di capitali, rispondere oltre il capitale conferito. Così si è recentemente espressa la seconda sezione civile della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 32729/2023.