Nell’affrontare il tema, non privo di difficoltà interpretative, della sorte del contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolving stipulato anteriormente all’anno 2010 con fornitori non iscritti nell’elenco UIC, la Corte di Appello di Firenze, con la pregevole ordinanza di rinvio pregiudiziale in esame, ha sottoposto alla Corte Suprema la seguente questione di diritto: «se nella vigenza del D. Lgs. n. 347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’UIC ex art. 3 D. Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.»