In tema di brevetto per varietà vegetali, tra i requisiti del diritto di costitutore c’è che la varietà sia nuova e distinta, e la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni “altra” varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, sia notoriamente conosciuta. Questo è quanto affermato dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 6074/2023.