La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41016/2021, nel ritenere applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. al reato di bancarotta semplice documentale, ha confermato l’inammissibilità di preclusioni legate al tipo di reato al di fuori dei limiti edittali previsti dal suddetto art. 131-bis c.p., nonché la necessità di una complessa valutazione che tenga conto del modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Con l’ulteriore precisazione che il danno di speciale tenuità nel reato fallimentare di cui al caso in esame è quello cagionato dal fatto globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, da valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.