La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11357/2023, ribadisce come la stato di insolvenza del debitore nel c.d. periodo sospetto sia oggetto di una presunzione iuris et de iure che, come tale, non ammette prova contraria incombendo sul giudice il solo dovere di verificare se in tale periodo si siano manifestati esteriormente i sintomi della crisi e la loro percezione da parte dell’accipiens. Inoltre, ai fini dell’esenzione il “rinvio ai termini d’uso” concerne le modalità di pagamento riferite al rapporto tra le parti e non alla prassi del settore. Con la conseguenza che se il ritardo nel pagamento nei termini pattiziamente stabiliti sia diventato una consuetudine, in assenza di una specifica reazione della controparte, tale prassi prevale rispetto al regolamento negoziale.