Un parere del Ministero della Giustizia — Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022– sembra affermare che l’avviso di cui all’art. 543, quinto comma, c.p.c. andrebbe notificato esclusivamente dall’Ufficiale Giudiziario e che tale avviso “perfezioni” il pignoramento. In realtà né la norma, né la natura dell’atto, escludono che tale notifica possa essere eseguita in proprio dall’avvocato.