Autonomia differenziata: trasferimento solo di specifiche funzioni e non di intere materie

Con la sentenza n. 192 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 86 del 2024 in ordine ai seguenti aspetti: – possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà; – conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei LEP priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; – previsione che sia un dPCm a determinare l’aggiornamento dei LEP; – ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei d.lgs. previsti dalla stessa legge per definire i LEP; – possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito, con la conseguente possibilità che siano premiate proprio le regioni inefficienti; – facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica; – estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, comma 3, Cost., alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.