Con l’ordinanza del 21 ottobre 2024 il Tribunale di Cassino, in aderenza alla modifica normativa introdotta dalla Riforma Cartabia, ha applicato il termine di durata ad una misura, precedentemente disposta a carico di un istituto di credito, di cui all’art. 614 bis c.p.c. Integra fatto sopravvenuto legittimante il ricorso di cui all’art. 669 decies, comma 2 c.p.c. la recente modifica normativa dell’art. 614 bis c.p.c. che, nella nuova formulazione, consente al giudice di apporre un termine finale alla durata della misura tenuto conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Questa l’impostazione assunta dal Giudice cautelare nel provvedimento qui annotato.