Nel quantificare l’assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla L. n. 898/1970, articolo 5, bensì può anche prescindere da taluni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36559.