Con l’ordinanza n. 24462 del 10 settembre 2021 la Suprema Corte di Cassazione si occupa di un tema di significativa rilevanza: la formulazione della clausola compromissoria e, in particolare, il meccanismo di designazione degli arbitri. Nella specie, i Giudici di legittimità sono chiamati a esprimersi sulla validità di una clausola che prevede la nomina — da parte dell’associazione di categoria cui appartiene uno dei litiganti — del terzo arbitro ovvero di quello di parte non designato per inerzia. L’affidamento della nomina di un arbitro ad un terzo non estraneo ai contendenti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall’operatività dell’istituto della ricusazione. Questa la soluzione offerta dai Giudici di Legittimità.