Apprendistato: repechage a seguito di giudizio di inidoneità, la Cassazione fa chiarezza

La Corte di Cassazione civile con la sentenza 28 novembre 2024, n. 30657 si è pronunciata in merito ad un caso in cui una persona, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, era stata licenziata per inidoneità alla mansione. La Suprema Corte ha escluso la sussistenza di qualsivoglia obbligo di repechage (pur riconosciuto nel secondo grado di giudizio) da parte del datore di lavoro, data la causa mista dell’apprendistato professionalizzante, che esclude l’adibizione a mansioni diverse da quelle del percorso professionale intrapreso.