Il principio devolutivo e il mancato richiamo dell’art. 309, comma 9, c.p.p. consentono di ritenere che il tribunale possa integrare la motivazione anche quando sia del tutto carente
Il principio devolutivo e il mancato richiamo dell’art. 309, comma 9, c.p.p. consentono di ritenere che il tribunale possa integrare la motivazione anche quando sia del tutto carente