L’annullamento del provvedimento di radiazione dall’albo professionale produce effetti ex tunc ma non travolge anche il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione adottato a fini cautelari, dotato di piena autonomia rispetto al primo, del quale l’esito positivo del giudizio di cognizione disciplinare fa cessare l’efficacia ma non ne elide gli effetti già prodotti ed esauriti. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 22 marzo 2023, n. 12100.