Con la sentenza 9 maggio 2023, n. 91, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento, ovvero di rigetto, della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., annullata dalla Corte di cassazione.