Le disposizioni sull’annullamento delle deliberazioni delle associazioni ex art. 23 c.c. non trovano applicazione in caso di delibere affette da vizi talmente gravi da privarle dei requisiti minimi essenziali, di cui deve essere dichiarata la radicale inesistenza. Così ha stabilito il Tribunale di Pavia con la sentenza dell’11 novembre 2022.