Con l’ordinanza n. 4321/2022, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema dell’anatocismo e sulle implicazioni di quanto dispone la delibera CICR del 9 febbraio 2000 in relazione al conteggio degli interessi debitori e creditori, sancendo il che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.