Il vizio di incompatibilità del giudice, ove pure sia stata disattesa l’istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo. L’avere una parte proposto l’istanza di ricusazione al presidente del tribunale sin nel corso del procedimento arbitrale, producendola inoltre innanzi agli arbitri che, in tal modo, ne siano stati edotti, vale a dedurre la specifica nullità innanzi ad essi, integrando la fattispecie ex art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza del 26 giugno 2023, n. 18220.