Il dovere dell’amministratore di società bancaria privo di deleghe di attivare in maniera pregnante il potere ispettivo interno, richiedendo dettagliate informazioni, sorge alla presenza di un segnale di pericolo o di sintomi di patologia nelle operazioni da compiere ovvero di indici rilevatori, di segnali perspicui e peculiari del fatto illecito posto in essere o che sta per essere posto in essere dagli amministratori operativi. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con la sentenza n. 20398/2024.