Di seguito l’articolo del Dott. Chiesi, pubblicato in Immobili e proprietà, n. 7/2022, Ipsoa, Milano.
L’art. 1129, comma 8, c.c. ha completamente ridisegnato l’istituto della prorogatio, da un lato, limitando sensibilmente il raggio di azione dell’amministratore uscente al compimento delle sole “attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni” e, dall’altro, disponendo che tali incombenze debbano essere assolte senza diritto a percepire ulteriori compensi dal condominio.