La questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP del Tribunale di Catania con l’ordinanza 21 febbraio 2025 si interroga sulla compatibilità dell’art. 164, comma 2, n. 1, c.p., con i principi costituzionali di eguaglianza, individualizzazione e di finalità rieducativa della pena, laddove la norma censurata preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia già riportato una condanna a pena detentiva per delitto, anche laddove sia intervenuta la riabilitazione.