Alla Consulta il divieto di concedere la pena sospesa anche se sia intervenuta la riabilitazione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP del Tribunale di Catania con l’ordinanza 21 febbraio 2025 si interroga sulla compatibilità dell’art. 164, comma 2, n. 1, c.p., con i principi costituzionali di eguaglianza, individualizzazione e di finalità rieducativa della pena, laddove la norma censurata preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia già riportato una condanna a pena detentiva per delitto, anche laddove sia intervenuta la riabilitazione.