Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, ivi compresi i compensi e le spese per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurata dal debitore ingiunto, anche ove il professionista si sia fatto assistere in questa fase da un collega. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 5041 del 26 febbraio 2024.