Ai fini del calcolo della superfice utile ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, n. 72, per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale prevista in tema di imposta di registro per l’acquisto della prima casa, vanno considerati, in applicazione del criterio funzionale dell’utilizzabilità abitativa, anche i locali separati dal corpo di fabbrica principale, purché destinati a svolgere una funzione servente rispetto ad essa, in quanto diretti a soddisfare le esigenze della vita, nel segno quindi di un rapporto ancillare con l’unità immobiliare centrale. Lo stabilisce la Cassazione civile con la sentenza n. 20553/2024.