Con l’ordinanza del 24 agosto 2022, n. 25287 la Cassazione ha confermato che il controllo sui lavoratori tramite agenzie investigative esterne è legittimo solo se non riguarda il mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale e l’attività lavorativa in genere. Lo Statuto riserva, infatti, la vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria al datore di lavoro, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.