Gli oneri economici relativi all’affidamento di minori a famiglie per ragioni socio-assistenziali, anche quando siano stato disposti in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 328/2000, devono essere sostenuti, ex art. 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l’ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall’abrogato art. 72 della L. n. 6972/1890. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 gennaio 2025, n. 86.