È contraria al diritto dell’Unione l’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l’oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate. Il principio è stato affermato con la sentenza del 16 settembre 2021 (causa C -341/20) che ha di fatto bocciato la normativa italiana e respinta la giustificazione basata sul fatto che il noleggio di un’imbarcazione costituisse un’attività commerciale per il soggetto che la mette a disposizione dei terzi. La sentenza viene a chiarire una situazione di grave incertezza sorta a seguita della procedura di infrazione della Commissione UE aperta nel 2018 e dalle successive sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 24728/2020 e n. 23226/2020), che avevano portato alcuni fornitori di carburante, in via cautelativa, a disapplicare l’esenzione sul gasolio fornito alle unità da diporto oggetto di contratti di noleggio prevista dal combinato disposto del TU Accise (DLgs 504/1992) e dal Codice della Nautica da Diporto (DLgs 171/2005). Nel rimanere in attesa della decisione della Corte di Giustizia, l’Agenzia delle Dogane aveva ritenuto che le unità da diporto adibite esclusivamente al noleggio potessero continuare a rifornirsi di carburante in esenzione d’accisa, secondo quanto previsto dalla normativa italiana.